Statuto

Approvato dall’Assemblea di MILANO del 18.11.2007

Art. 1 Il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (C.N.D.I.), costituito a Roma nel 1903, è una federazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro costituita da associazioni a carattere sia nazionale che locale.

Art. 2 La sede legale del C.N.D.I. è nel luogo di residenza della Presidente. L’ufficio centrale di segreteria di norma avrà sede nella città ove è la sede legale del C.N.D.I.

Art. 3 Il C.N.D.I. è affiliato al Conseil International des Femmes – International Council of Women (CIF-ICW) costituito nel 1888 a Washington, e al CECIF-ECICW, Centro Europeo del CIF-ICW. Può essere membro di altri organismi internazionali previa approvazione dell’Assemblea, fatta salva la propria autonomia sia sotto il profilo organizzativo che dell’attività interna.

Art. 4 Il C.N.D.I.:

  • promuove la reciproca consultazione e collaborazione delle Associazioni Federate per lo studio delle problematiche della donna nella sfera pubblica e privata senza limitazioni territoriali;
  • sollecita la conoscenza e favorisce la divulgazione delle tematiche della società contemporanea attraverso iniziative culturali – anche in collaborazione con altre Associazioni e Istituzioni – pubblicazioni, premi e borse di studio, con particolare attenzione ai programmi del CIF-ICICW;
  • sensibilizza le Istituzioni Pubbliche per l’effettiva realizzazione dello sviluppo politico, sociale ed economico dell’Unione Europea;
  • favorisce le iniziative, compresa quella di formazione, atte a realizzare le condizioni di parità ed eguaglianza sostanziale tra le persone in conformità ai principi costituzionali e nel rispetto degli atti, convenzioni e trattati internazionali;
  • afferma e diffonde il principio della non violenza come criterio informatore per la crescita di una società civile;
  • con il Consiglio Internazionale delle Donne e con i Consigli Nazionali delle Donne degli altri Stati sostiene l’azione delle donne di tutto il mondo per svolgere un ruolo attivo nella costruzione della pace e per realizzare finalità di interesse generale.

Art. 5 Le associazioni femminili o miste che perseguano scopi di interesse sociale, culturale o professionale e che condividano le finalità del C.N.D.I. possono essere soci del C.N.D.I. in qualità di Associazioni Federate. Singole persone italiane o straniere possono essere ammesse con la qualifica di Socie/i Aderenti purchè non facciano  parte delle Associazioni Federate.

Art. 6 Il patrimonio del C.N.D.I. è costituito:

  • dalle quote sociali;
  • da proventi di iniziative sociali e di formazione;
  • da lasciti e donazioni;
  • dai contributi di Enti e Istituzioni pubblici e privati in ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 7 La qualifica di soci si perde per:

  • recesso previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto;
  • decadenza per morosità protratta per tre anni consecutivi che sia stata preventivamente contestata mediante costituzione in mora;
  • espulsione per violazione alle norme dello Statuto e del Regolamento. L’espulsione è di competenza dell’Assemblea sentito il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Sono organi del C.N.D.I.:

  • l’Assemblea;
  • La Presidente Nazionale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Comitato Esecutivo;
  • I Coordinamenti Regionali;
  • Il Collegio dei Revisori;
  • Il Collegio dei Probiviri;
  • Le Commissioni di Studio.

Art. 9 L’Assemblea è costituita dalle Associazioni Federate con voto deliberativo. Vi partecipano le Coordinatrici Regionali, le rappresentanti delle Commissioni di Studio e le/i Socie/i Aderenti con voto consultivo. Ciascuna Associazione Federata ha diritto a due delegate. Ogni Associazione può farsi rappresentare dalla delegazione di un’altra Associazione mediante delega scritta. Nessuna delegazione può assumere più di una delega. I membri delle Associazioni Federate in regola con il pagamento delle quote possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola.

Art. 10 L’Assemblea è l’organo deliberativo del C.N.D.I., fissa le direttive cui uniformare l’attività e l’organizzazione. In particolare compete all’Assemblea:

  • eleggere la Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori e i membri del Collegio dei Probiviri;
  • esaminare, discutere ed approvare la relazione della Presidente;
  • deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo;
  • approvare i programmi;
  • discutere e deliberare sulle relazioni delle Commissioni di Studio e dei Coordinamenti Regionali;
  • deliberare le modifiche dello Statuto inserite nell’ordine del giorno;
  • approvare le modifiche regolamentari inserite nell’ordine del giorno;
  • discutere e deliberare le quote sociali;
  • ammettere le Associazioni e le/i Socie/i Aderenti che ne abbiano  fatto richiesta;
  • ratificare la costituzione dei Coordinamenti Regionali;
  • discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
  • accettare lasciti e donazioni;
  • decidere in merito alle controversie interne e ai casi di espulsione;
  • deliberare sullo scioglimento del C.N.D.I. e decidere sulla devoluzione del patrimonio ad ente con finalità analoghe secondo quanto disposto dalla legge 662/1996.

Art. 11 L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno. L’Assemblea è convocata in via straordinaria:

  • quando ne sia stata fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno la metà più una delle Associazioni;
  • quando si deve procedere alle elezione della Presidente per sostituire quella dimissionaria o comunque cessata dall’incarico.

Art. 12 L’Assemblea è convocata dalla Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, con raccomandata, fax o e-mail da spedirsi almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di prima e seconda convocazione, nonchè il relativo Ordine del Giorno.

Art. 13 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà delle Associazioni Federate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Associazioni Federate presenti, purchè sia trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti delle Associazioni Federate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per lo scioglimento del C.N.D.I. e la devoluzione del suo patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni Federate. Le votazioni possono avvenire per appello nominale, a scrutinio segreto, per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Art. 14 Le candidature per le cariche sociali sono presentate dalle Associazioni Federate, con le modalità previste dal Regolamento, salva la possibilità di designazione prevista per il Consiglio Direttivo nell’art. 19. Possono essere candidate socie/i aderenti in numero non superiore a 2.

Art. 15 La carica di Presidente Nazionale del C.N.D.I. è incompatibile con il mandato parlamentare, con il mandato regionale e quello di Presidente Nazionale di un’Associazione Federata.

Art. 16 La Presidente Nazionale è eletta per un triennio dall’Assemblea tra le candidate designate dalle Associazioni e può essere rieletta per un solo mandato consecutivo. In caso di impedimento permanente o di dimissioni o cessazione dell’incarico della Presidente Nazionale, la Vicepresidente ne assume i poteri e convoca, nel termine massimo di tre mesi, un’Assemblea straordinaria per l’elezione della nuova Presidente Nazionale.

Art. 17 La Presidente uscente partecipa di diritto con voto consultivo al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea per il triennio successivo alla cessazione dalla carica.

Art. 18 La rappresentanza legale spetta alla Presidente Nazionale e in caso di impedimento alla Vicepresidente. Compete alla Presidente Nazionale:

  • convocare l’Assemblea;
  • fissare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
  • vigilare sull’attività degli organi del C.N.D.I.;
  • mantenere i contatti con le/i Presidenti Nazionali delle Associazioni Federate;
  • adottare in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del C.N.D.I. Compete al Consiglio Direttivo:

  • deliberare la convocazione dell’Assemblea e stabilirne l’Ordine del Giorno;
  • esaminare e deliberare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Commissioni di Studio, nonchè la costituzione ed i compiti di Gruppi di Lavoro e di specifici Comitati;
  • nominare le Presidenti delle Commissioni di Studio da scegliere tra persone di provata competenza iscritte ad una Associazione Federata;
  • stabilire le modalità di attuazione del programma di lavoro proposto e deliberato dall’Assemblea;
  • fissare i temi e le modalità di svolgimento dei Convegni di Studio e delle manifestazioni pubbliche;
  • nominare le delegate a convegni e congressi nazionali, europei e internazionali;
  • sottoporre all’Assemblea le domande di ammissione delle Associazioni e delle/dei Socie/i Aderenti;
  • prendere atto del recesso dei soci e delle dimissioni o decadenza delle Consigliere;
  • dichiarare la decadenza dei soci morosi e darne notizia all’Assemblea;
  • nominare le delegate al CECIF-ECICW per la durata di un triennio;
  • nominare la delegata alla LEF italiana;
  • deliberare sulla costituzione dei Coordinamenti Regionali;
  • autorizzare la partecipazione ad organismi nazionali, europei ed internazionali, e designare le rappresentanti;
  • designare le proprie candidature per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si compone della Presidente Nazionale e di 14 Consigliere/i elette/i tra le/i candidate/i designate/i: 12 dalle Associazioni e 2 dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al suo interno la/il Vicepresidente Nazionale, una Segretaria Generale, una Segretaria per l’Estero, una Tesoriera e, ove lo ritenga opportuno, una Segretaria Generale Aggiunta.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, tre volte l’anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidente Nazionale o lo richiedano due terzi delle Consigliere. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti. Ogni Consigliera può farsi rappresentare da un’altra Consigliera mediante delega scritta. Ciascuna Consigliera non può assumere più di una delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente Nazionale. Le riunioni vengono fissate dalla Presidente Nazionale e il relativo Ordine del Giorno viene inviato dalla Segretaria Generale alle componenti almeno venti giorni prima della convocazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo le/i Coordinatrici/ori Regionali, i Probiviri e i Revisori.

Art. 22 Le Consigliere rimangono in carica un triennio e possono essere rielette.

Art. 23 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di una Consigliera, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare per l’incarico la prima delle non elette. Il recesso di una Consigliera dall’Associazione che l’aveva designata non implica la decadenza dalla carica. Il recesso, la decadenza, l’espulsione e lo scioglimento di un’Associazione Federata non comportano la decadenza della Consigliera designata dalla stessa. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le componenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.

Art. 24 Il Comitato Esecutivo è composto dalla Presidente Nazionale, dalla  Vicepresidente Nazionale, dalla Segretaria Generale, dalla Segretaria per l’Estero e dalla Tesoriera. Il Comitato Esecutivo provvede ad eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed espleta le funzioni di ordinaria amministrazione. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre delle componenti.

Art. 25 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.  Eleggono al loro interno la/il  Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica del C.N.D.I., il bilancio consuntivo e preventivo e ne riferisce all’Assemblea.

Art. 26 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.  Eleggono al loro interno la/il Presidente. Il Collegio dei Probiviri deve esprimere il proprio parere, non vincolante, su tutte le controversie interne.

Art. 27 La Segretaria Generale svolge le funzioni inerenti l’Ufficio di Segreteria ed i compiti affidatile dalla Presidente e dagli organi del C.N.D.I..

Art. 28 La Segretaria per l’Estero svolge le funzioni inerenti l’Ufficio di Segreteria relativamente ai rapporti con il Consiglio Internazionale delle Donne, con gli organi e con i membri dello stesso associati e con ogni altra organizzazione internazionale.

Art. 29 La Tesoriera amministra il patrimonio sociale, cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, previo esame e controllo degli organi competenti.

Art. 30 Le Commissioni di Studio sono composte da una Presidente, nominata dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti; ne fanno parte membri di provata competenza designati dalle Associazioni Federate o scelti dalla Presidente stessa. Le Commissioni possono avvalersi, per specifiche questioni, di esperti esterni. La carica di Revisore o Proboviro non esclude la nomina a Presidente o membro di una Commissione di Studio. La Presidente e le componenti delle Commissioni di Studio rimangono in carica un triennio e possono essere riconfermate dal nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 31 Le Commissioni di Studio svolgono il programma affidato dal Consiglio Direttivo nonchè il lavoro richiesto dalla Presidente Nazionale e dalle corrispettive Commissioni Internazionali.

Art. 32 Ogni Presidente di Commissione è responsabile del funzionamento del rispettivo organo e riferisce sui lavori al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito della Presidente Nazionale. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea cui riferisce sul lavoro della Commissione.

Art. 33 I Coordinamenti Regionali sono articolazioni locali del C.N.D.I. che perseguono gli obiettivi fissati dallo Statuto. Il Coordinamento Regionale ha sede di norma nel capoluogo di Regione ed è formata da:

  • una rappresentante per ogni Sezione Locale delle Associazioni Nazionali Federate al C.N.D.I. che hanno rappresentanza nella Regione;
  • una rappresentante per ogni Associazione Locale Federata al C.N.D.I.;
  • le Consigliere e altri aventi cariche sociali nel C.N.D.I. residenti in Regione;
  • i Soci Aderenti residenti in Regione, senza diritto di voto.

Art. 34 Compete al Coordinamento  Regionale:

  • nominare al proprio interno la Coordinatrice, la Segretaria e la Tesoriera che durano in carica tre anni;
  • designare le rappresentanti della Sezione Regionale presso le Consulte Regionali, Provinciali, Comunali e presso altri Organi ed Enti;
  • predisporre il Regolamento della Sezione;
  • realizzare attività e manifestazioni concordate con il Consiglio Direttivo del C.N.D.I.;
  • predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 35 La Coordinatrice Regionale:

  • rappresenta il Coordinamento;
  • partecipa di diritto, con voto consultivo, all’Assemblea Nazionale ed al Consiglio Direttivo del C.N.D.I. riferendo sull’attività della Sezione;
  • è in contatto permanente con la Presidente Nazionale alla quale riferisce sull’attività della Sezione e su ogni questione ad essa afferente;
  • convoca la Sezione in via ordinaria quattro volte l’anno e in via straordinaria su richiesta di un terzo delle socie o ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 36 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a tutta la normativa vigente ed applicabile alle Associazioni non riconosciute.