STATUTO
approvato dall'Assemblea diMILANO del 18.11.2007
(in fase di stampa)
Art. 1
Il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (C.N.D.I.),
costituito a Roma nel 1903, è una federazione apartitica, aconfessionale e
senza scopo di lucro costituita da associazioni a carattere sia nazionale
che locale.
Art. 2
La sede legale del C.N.D.I. è nel luogo di residenza
della Presidente. L'ufficio centrale di segreteria di norma avrà sede nella
città ove è la sede legale del C.N.D.I.
Art. 3
Il C.N.D.I. è affiliato al Conseil International des
Femmes - International Council of Women (CIF-ICW) costituito nel 1888 a
Washington, e al CECIF-ECICW, Centro Europeo del CIF-ICW.
Può essere membro di altri organismi internazionali
previa approvazione dell'Assemblea, fatta salva la propria autonomia sia
sotto il profilo organizzativo che dell'attività interna.
Art. 4
Il C.N.D.I.:
a)
promuove la reciproca consultazione e collaborazione delle Associazioni
Federate per lo studio delle problematiche della donna nella sfera pubblica
e privata senza limitazioni territoriali;
b)
sollecita la conoscenza e favorisce la divulgazione delle tematiche della
società contemporanea attraverso iniziative culturali - anche in
collaborazione con altre Associazioni e Istituzioni - pubblicazioni, premi e
borse di studio, con particolare attenzione ai programmi del CIF-ICICW;
c)
sensibilizza le Istituzioni Pubbliche per l'effettiva realizzazione
dello sviluppo politico, sociale ed economico dell'Unione Europea;
d)
favorisce le iniziative, compresa quella di formazione, atte a realizzare le
condizioni di parità ed eguaglianza sostanziale tra le persone in conformità
ai principi costituzionali e nel rispetto degli atti, convenzioni e trattati
internazionali;
e)
afferma e diffonde il principio della non violenza come criterio informatore
per la crescita di una società civile;
f) con
il Consiglio Internazionale delle Donne e con i Consigli Nazionali delle
Donne degli altri Stati sostiene l'azione delle donne di tutto il mondo per
svolgere un ruolo attivo nella costruzione della pace e per realizzare
finalità di interesse generale.
Art. 5
Le associazioni femminili o miste che perseguano scopi di
interesse sociale, culturale o professionale e che condividano le finalità
del C.N.D.I. possono essere soci del C.N.D.I. in qualità di Associazioni
Federate.
Singole persone italiane o straniere possono essere ammesse con la qualifica
di Socie/i Aderenti purchè non facciano parte delle Associazioni
Federate.
Art. 6
Il patrimonio del C.N.D.I. è costituito:
a)
dalle quote sociali;
b) da
proventi di iniziative sociali e di formazione;
c) da
lasciti e donazioni;
d) dai
contributi di Enti e Istituzioni pubblici e privati in ambito nazionale,
europeo ed extraeuropeo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 7
La qualifica di soci si perde per:
a)
recesso previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende
atto;
b)
decadenza per morosità protratta per tre anni consecutivi che sia stata
preventivamente contestata mediante costituzione in mora;
c)
espulsione per violazione alle norme dello Statuto e del Regolamento.
L'espulsione
è di competenza dell'Assemblea sentito il
Collegio dei Probiviri.
Art. 8
Sono organi del C.N.D.I.:
a)
l'Assemblea;
b) La
Presidente Nazionale;
c) Il
Consiglio Direttivo;
d) Il
Comitato Esecutivo;
e) I
Coordinamenti Regionali;
f) Il
Collegio dei Revisori;
g) Il
Collegio dei Probiviri;
h) Le
Commissioni di Studio.
Art. 9
L'Assemblea è costituita dalle Associazioni Federate con
voto deliberativo. Vi partecipano le Coordinatrici Regionali, le
rappresentanti delle Commissioni di Studio e le/i Socie/i Aderenti con voto
consultivo.
Ciascuna Associazione Federata ha diritto a due delegate.
Ogni Associazione può farsi rappresentare dalla
delegazione di un'altra Associazione mediante delega scritta.
Nessuna delegazione può assumere più di una delega.
I membri delle Associazioni Federate in regola con il
pagamento delle quote possono partecipare all'Assemblea con diritto di
parola.
Art. 10
L'Assemblea è l'organo deliberativo del C.N.D.I., fissa
le direttive cui uniformare l'attività e l'organizzazione.
In particolare compete all'Assemblea:
a)
eleggere la Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo, i membri
del Collegio dei Revisori e i membri del Collegio dei Probiviri;
b)
esaminare, discutere ed approvare la relazione della Presidente;
c)
deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo;
d)
approvare i programmi;
e)
discutere e deliberare sulle relazioni delle Commissioni di Studio e dei
Coordinamenti Regionali;
f)
deliberare le modifiche dello Statuto inserite nell'ordine del giorno;
g)
approvare le modifiche regolamentari inserite nell'ordine del giorno;
h)
discutere e deliberare le quote sociali;
i)
ammettere le Associazioni e le/i Socie/i Aderenti che ne abbiano fatto
richiesta;
l)
ratificare la costituzione dei Coordinamenti Regionali;
m) discutere
e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
n)
accettare lasciti e donazioni;
o)
decidere in merito alle controversie interne e ai casi di espulsione;
p)
deliberare sullo scioglimento del C.N.D.I. e decidere sulla devoluzione del
patrimonio ad ente con finalità analoghe secondo quanto disposto dalla legge
662/1996.
Art. 11
L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta
l'anno.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria:
a)
quando ne sia stata fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da
almeno la metà più una delle Associazioni;
b)
quando si deve procedere alle elezione della Presidente per sostituire
quella dimissionaria o comunque cessata dall'incarico.
Art. 12
L'Assemblea è convocata dalla Presidente, su
deliberazione del Consiglio Direttivo, con raccomandata, fax o e-mail da
spedirsi almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, nonchè il
relativo Ordine del Giorno.
Art. 13
L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando è presente la metà delle Associazioni Federate ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero delle Associazioni Federate
presenti, purchè sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di
almeno tre quarti delle Associazioni Federate ed il voto favorevole della
maggioranza delle presenti.
Per lo scioglimento del C.N.D.I. e la devoluzione del suo
patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti
delle Associazioni Federate.
Le votazioni possono avvenire per appello nominale, a
scrutinio segreto, per alzata di mano.
Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio
segreto.
Art. 14
Le candidature per le cariche sociali sono presentate
dalle Associazioni Federate, con le modalità previste dal Regolamento, salva
la possibilità di designazione prevista per il Consiglio Direttivo nell'art.
19. Possono essere candidate socie/i aderenti in numero non superiore a 2.
Art. 15
La carica di Presidente Nazionale del C.N.D.I.
è
incompatibile con il mandato parlamentare, con il mandato regionale e quello
di Presidente Nazionale di un'Associazione Federata.
Art. 16
La Presidente Nazionale
è eletta per un triennio dall'Assemblea tra le candidate designate dalle
Associazioni e può essere rieletta per un solo mandato consecutivo.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni o
cessazione dell'incarico della Presidente Nazionale, la Vicepresidente ne
assume i poteri e convoca, nel termine massimo di tre mesi, un'Assemblea
straordinaria per l'elezione della nuova Presidente Nazionale.
Art. 17
La Presidente uscente partecipa di diritto con voto consultivo
al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea per il triennio successivo alla
cessazione dalla carica.
Art. 18
La rappresentanza legale spetta alla Presidente Nazionale
e in caso di impedimento alla Vicepresidente.
Compete alla Presidente Nazionale:
a)
convocare l'Assemblea;
b)
fissare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo;
c)
vigilare sull'attività degli organi del C.N.D.I.;
d)
mantenere i contatti con le/i Presidenti Nazionali delle Associazioni
Federate;
e)
adottare in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, salva ratifica da parte del medesimo nella prima riunione
successiva.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.N.D.I.
Compete al Consiglio Direttivo:
a)
deliberare la convocazione dell'Assemblea e stabilirne l'Ordine del
Giorno;
b)
esaminare e deliberare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
c)
deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Commissioni di Studio,
nonchè la costituzione ed i compiti di Gruppi di Lavoro e di specifici
Comitati;
d)
nominare le Presidenti delle Commissioni di Studio da scegliere tra persone
di provata competenza iscritte ad una Associazione Federata;
e)
stabilire le modalità di attuazione del programma di lavoro proposto e
deliberato dall'Assemblea;
f)
fissare i temi e le modalità di svolgimento dei Convegni di Studio e delle
manifestazioni pubbliche;
g)
nominare le delegate a convegni e congressi nazionali, europei e
internazionali;
h)
sottoporre all'Assemblea le domande di ammissione delle Associazioni e
delle/dei Socie/i Aderenti;
i)
prendere atto del recesso dei soci e delle dimissioni o decadenza delle
Consigliere;
l)
dichiarare la decadenza dei soci morosi e darne notizia all'Assemblea;
m) nominare
le delegate al CECIF-ECICW per la durata di un triennio;
n)
nominare la delegata alla LEF italiana;
o)
deliberare sulla costituzione dei Coordinamenti Regionali;
p)
autorizzare la partecipazione ad organismi nazionali, europei ed
internazionali, e designare le rappresentanti;
q)
designare le proprie candidature per l'elezione dei membri del Consiglio
Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si compone della Presidente
Nazionale e di 14 Consigliere/i elette/i tra le/i candidate/i designate/i:
12 dalle Associazioni e 2 dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina
al suo interno la/il Vicepresidente Nazionale, una Segretaria Generale, una
Segretaria per l'Estero, una Tesoriera e, ove lo ritenga opportuno, una
Segretaria Generale Aggiunta.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, tre
volte l'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la
Presidente Nazionale o lo richiedano due terzi delle Consigliere.
Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la
metà delle componenti. Ogni Consigliera può farsi rappresentare da un'altra
Consigliera mediante delega scritta. Ciascuna Consigliera non può assumere
più di una delega.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza delle presenti; in caso di parità prevale il voto della
Presidente Nazionale.
Le riunioni vengono fissate dalla Presidente Nazionale e
il relativo Ordine del Giorno viene inviato dalla Segretaria Generale alle
componenti almeno venti giorni prima della convocazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con
voto consultivo le/i Coordinatrici/ori Regionali, i Probiviri e i Revisori.
Art. 22
Le Consigliere rimangono in carica un triennio e possono
essere rielette.
Art. 23
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di una
Consigliera, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare per l'incarico la
prima delle non elette. Il recesso di una Consigliera dall'Associazione che
l'aveva designata non implica la decadenza dalla carica.
Il recesso, la decadenza, l'espulsione e lo scioglimento
di un'Associazione Federata non comportano la decadenza della Consigliera
designata dalla stessa.
Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per
le componenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.
Art. 24
Il Comitato Esecutivo è composto dalla Presidente
Nazionale, dalla Vicepresidente Nazionale, dalla Segretaria Generale,
dalla Segretaria per l'Estero e dalla Tesoriera.
Il Comitato Esecutivo provvede ad eseguire le
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed espleta le
funzioni di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la
Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre delle componenti.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che
durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Eleggono al loro
interno la/il Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica
del C.N.D.I., il bilancio consuntivo e preventivo e ne riferisce
all'Assemblea.
Art. 26
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che
durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Eleggono al loro
interno la/il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri deve esprimere il proprio
parere, non vincolante, su tutte le controversie interne.
Art. 27
La Segretaria Generale
svolge le funzioni inerenti l'Ufficio di Segreteria ed i compiti affidatile
dalla Presidente e dagli organi del C.N.D.I..
Art. 28
La Segretaria per l'Estero svolge le funzioni inerenti
l'Ufficio di Segreteria relativamente ai rapporti con il Consiglio
Internazionale delle Donne, con gli organi e con i membri dello stesso
associati e con ogni altra organizzazione internazionale.
Art. 29
La Tesoriera amministra il patrimonio sociale, cura la
riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, predispone
annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, previo esame e controllo degli organi
competenti.
Art. 30
Le Commissioni di Studio sono composte da una Presidente,
nominata dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti; ne fanno parte
membri di provata competenza designati dalle Associazioni Federate o scelti
dalla Presidente stessa.
Le Commissioni possono avvalersi, per specifiche
questioni, di esperti esterni.
La carica di Revisore o Proboviro non esclude la nomina a
Presidente o membro di una Commissione di Studio.
La Presidente e le componenti delle Commissioni di Studio
rimangono in carica un triennio e possono essere riconfermate dal nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 31
Le Commissioni di Studio svolgono il programma affidato
dal Consiglio Direttivo nonchè il lavoro richiesto dalla Presidente
Nazionale e dalle corrispettive Commissioni Internazionali.
Art. 32
Ogni Presidente di Commissione è responsabile del
funzionamento del rispettivo organo e riferisce sui lavori al Consiglio
Direttivo o all'Assemblea.
Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del
Consiglio Direttivo su invito della Presidente Nazionale.
Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni
dell'Assemblea cui riferisce sul lavoro della Commissione.
Art. 33
I Coordinamenti Regionali sono articolazioni locali del
C.N.D.I. che perseguono gli obiettivi fissati dallo Statuto.
Il Coordinamento Regionale ha sede di norma nel capoluogo
di Regione ed è formata da:
a) una
rappresentante per ogni Sezione Locale delle Associazioni Nazionali Federate
al C.N.D.I. che hanno rappresentanza nella Regione;
b) una
rappresentante per ogni Associazione Locale Federata al C.N.D.I.;
c) le
Consigliere e altri aventi cariche sociali nel C.N.D.I. residenti in
Regione;
d) i
Soci Aderenti residenti in Regione, senza diritto di voto.
Art. 34
Compete al Coordinamento Regionale:
a)
nominare al proprio interno la Coordinatrice, la Segretaria e la Tesoriera
che durano in carica tre anni;
b) designare le rappresentanti della Sezione Regionale presso le
Consulte Regionali, Provinciali, Comunali e presso altri Organi ed Enti;
c)
predisporre il Regolamento della Sezione;
d)
realizzare attività e manifestazioni concordate con il Consiglio Direttivo
del C.N.D.I.;
e)
predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 35
La Coordinatrice
Regionale:
a)
rappresenta il Coordinamento;
b)
partecipa di diritto, con voto consultivo, all'Assemblea Nazionale ed al
Consiglio Direttivo del C.N.D.I. riferendo sull'attività della Sezione;
c)
è
in contatto permanente con la Presidente Nazionale alla quale riferisce
sull'attività della Sezione e su ogni questione ad essa afferente;
d)
convoca la Sezione in via ordinaria quattro volte l'anno e in via
straordinaria su richiesta di un terzo delle socie o ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.
Art. 36
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a
tutta la normativa vigente ed applicabile alle Associazioni non
riconosciute.